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L'UE prevede di approvare il salicilato esilico come componente di fragranza e regolare i requisiti normativi per l'argento

Il 21 maggio 2025, l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha emesso la notifica G/TBT/N/EU/1140 presentata dalla Commissione europea, divulgando i dettagli della bozza rivista del Regolamento estetico dell'UE (EC) n. 1223/2009 per quanto riguarda un nuovo lotto di sostanze CMR. I componenti coperti da questo progetto di emendamento (inclusi salicilato esilico, argento, O-fenilfenolo, acido perborico, ecc.) Sono stati confermati dalla regolamentazione delegata della Commissione UE (UE) 2024/2564 e saranno regolati come sostanze CMR a partire dal 1 ° maggio 2026. Di seguito sono riportate le voci parziali della notifica pubblicata.

Salicilato esilico

Salicilato esilico, nome INCI Salicilato esilico, CAS n. 6259-76-3, è classificato come sostanza CMR di categoria 2 (riproto) ai sensi della regolazione delegata (UE) 2024/2564. Allo stato attuale, non ci sono disposizioni normative relative al salicilato esilico nelle normative sui cosmetici dell'UE.

Per quanto riguarda la sicurezza del salicilato esilico nei cosmetici, il Comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori (SCCS) dell'UE ha emesso opinioni SCCS/1668/24 nell'ottobre 2024 (supplemento a SCCS/1658/23 per l'opinione scientifica sul salicilato esilico - per i bambini di età compresa Le concentrazioni sono sicure per i bambini di età & le; 3 anni:

  • 0,1% massimo (p/p)  Nel gel doccia, sapone per le mani, shampoo, balsamo, lozione per il corpo, crema per il viso, crema per le mani, rossetto/balsamo per le labbra, profumo.
  • Massimo 0,001% (p/p)  nel dentifricio.

Poiché il salicilato esilico soddisfa le condizioni per l'esenzione dall'uso di sostanze CMR nei cosmetici (cioè, sostanze CMR di categoria 2 ritenute sicure dalla valutazione SCCS), l'UE lo regolerà ai sensi del  Elenco di sostanze limitate  A partire dal 1 ° maggio 2026.

L'UE prevede di approvare il salicilato esilico come componente di fragranza e regolare i requisiti normativi per l'argento 1

Argento

Argento, nome inglese argento, numero CAS 7440-22-4, è un colorante approvato (Indice di colore n. 77820) Per i cosmetici autorizzati dall'UE ed è regolato dai regolamenti cosmetici dell'UE. Nel marzo 2024, l'UE ha adottato l'emendamento (UE) 2024/858, proibitando  argento colloidale nano (dimensione delle particelle 1–100 nm) .

Tre forme d'argento sono state identificate come sostanze CMR di categoria 2 (Reprotossic) ai sensi della regolamentazione delegata (UE) 2024/2564:

  • Argento massiccio  (dimensione delle particelle & GE; 1 mm)
  • Polvere d'argento  (100 nm < dimensione delle particelle < 1 mm)
  • Nano argento  (1 nm < dimensione delle particelle & le; 100 nm)

Nel luglio 2024, SCCS emise opinioni SCCS/1665/24 sulla sicurezza dell'argento nei cosmetici, sottolineandolo argento a particolato di dimensioni micron  è sicuro alle seguenti concentrazioni se usate da sole o in combinazione nell'ombretto e nei prodotti orali (Balsamo per labbra, dentifricio, collutorio):

Tipo di prodotto Max. Concentrazione consentita
Ombretto 0.2%
Balsamo per le labbra 0.2%
Dentifricio adulto 0.05%
Dentifricio per bambini 0.05%
Collutorio 0.05%

Tuttavia, gli SCC hanno anche affermato che le concentrazioni di argento a dimensioni di micron allo 0,2% (risciacquo) / 0,3% (lasciato andare) non sono sicure se usate da sole o in combinazione.

Dato che enormi argento, polvere d'argento e nano argento sono classificati come sostanze CMR e non soddisfano i criteri di esenzione cosmetica, la Commissione UE vieterà l'argento massiccio e il nano argento  A partire dal 1 ° maggio 2026.

Sulla base della conclusione della valutazione della sicurezza di SCC su argento a livello micrometro, argento a dimensioni di micron, l'UE lo regolerà sotto il  Elenco di sostanze limitate  efficace 1 maggio, 2026 Contemporaneamente, l'argento di dimensioni micron verrà aggiunta al  Elenco dei coloranti autorizzati  A partire dal 1 ° maggio 2026.

(L'originale della notifica G/TBT/N/EU/1140: https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?ddfdocuments/t/g/tbtn25/eu1140.docx )

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